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Il ritorno dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori

26/05/2022 19:57

Avv. Giovanni Savastano

Il ritorno dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori

Il ritorno dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corte Costituzionale, sollecitata a valutare una questione di legittimità costituzionale relativa all’art.18, comma 7 dello Statuto dei Lavoratori, ha sancito che nel caso in cui venga accertata l’insussistenza del fatto posto a base del motivo economico del licenziamento, non è necessario accertare che l’insussistenza sia anche “manifesta”.

 

La sentenza resa dalla Corte Costituzionale, n.125/2022, letta in combinato disposto con la sentenza n.59/2021, elimina sostanzialmente gli effetti della cosiddetta Riforma Fornero riportando in auge le tutele previste in materia di tutela disposte dell’art.18 della Legge n.300 del 1970.

 

La sentenza tratta il tema della illegittimità del licenziamento economico per il quale la vigente normativa non prevede la reintegra ma solo un risarcimento economico determinato dal Giudice adito che va da un minimo di 12 ad un massimo 24 mensilità commisurate rispetto all’ultima retribuzione globale di fatto.

 

Il Tribunale di Ravenna, solleva censura di illegittimità costituzionale nella parte in cui si prevede che in caso di insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento economico sia necessario dimostrare la “manifesta” insussistenza dello stesso.

Nello specifico, il dubbio si pone in relazione alla disparità di trattamento tra il regime applicabile al licenziamento per giusta causa e quello applicabile al licenziamento economico atteso che, nel primo caso, la sola insussistenza del fatto consente la reintegrazione sul posto di lavoro del lavoratore, mentre nel caso di licenziamento economico sia necessario provare che il fatto sia manifestamente insussistente.

 

La Corte Costituzionale, in questo caso, accoglie le censure mosse dal Tribunale di Ravenna in quanto il requisito della manifesta insussistenza del fatto economico posto a fondamento del licenziamento risulta essere indeterminato.

In conclusione, in caso di licenziamento economico, risulterà sufficiente dimostrare l’insussistenza del fatto al fine di richiedere ed ottenere la reintegra sul posto di lavoro.

 

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